REGOLAMENTO generale della FORMAZIONE


 REGOLAMENTO DI  FORMAZIONE di tutte le discipline 

Art. 1 (Articolazione livelli formativi)
I corsi di formazione ENDAS si costituiscono di quattro livelli: I livello -  II Livello -  III Livello -  IV Livello -  (Piano Formativo annuale prevede diverse qualifiche a seconda della disciplina)

Art. 2 (Corsi)
Entro il 1° OTTOBRE dell'anno precedente allo svolgimento dei corsi (data obbligatoria per i corsi di durata di 12 mesi), i soggetti accreditati (Endas nazionale - regionale - provinciale/zonale e gruppi sportivi) utilizzando la modulistica fornita dall'ufficio formazione, dovranno presentare richiesta per attivare percorsi di formazione per le singole discipline. Dovranno inoltre fornire tutti i dati necessari, almeno 15 gg prima dell'inizio dei corsi. Il responsabile nazionale della formazione proporrà un piano formativo annuale che sarà sottoposto alla valutazione e approvazione dell'Ufficio di presidenza. Il programma formativo annuale potrà subire delle modiche nell'anno in corso che verranno approvate dall'ufficio di presidenza.

Art. 3 (Diplomi)
Al termine dei corsi, l'ufficio formazione esaminata tutta la documentazione ed il verbale d'esame,provvederà al rilascio dei Diplomi Nazionali firmati olograficamente dal Presidente Nazionale per icorsi sportivi relativi alle discipline riconosciute dal CONI e del tesserino attestante la qualifica conseguita. Per i corsi di altra natura e disciplina, verrà rilasciato l'Attestato Nazionale e il relativo tesserino attestante la qualifica conseguita. Per gli esami di grado sportivo, passaggi di cintura verrà rilasciato l'Attestato Nazionale.

Art. 4 (Albo)

Tutti i corsisti idonei, muniti di tesserino in corso di validità, saranno inseriti nell'albo nazionale EndasDirigenti - Tecnici - Ufficiali di Gara e alla scadenza di ogni anno dovranno richiedere il rinnovo del tesserino, dietro versamento della quota associativa.

Art. 5 (Requisiti)

Tutte le regioni, le province/zonali e i Gruppi sportivi affiliati Endas dovranno essere accreditati erispettare le procedure indicate dall'ufficio formazione. Per l'attivazione dei singoli corsi dovranno essere caricati per il tramite della piattaforma informatica: regolamento tecnico del corso, programma di insegnamento che dovrà essere in linea con quanto previsto dal piano formativo nazionale - luogo di svolgimento, calendario, orario del corso e costo di partecipazione per gli allievi, indicazione del ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE 00185 ROMA- VIA MERULANA, 48 TEL. 064875068 - segreteria.nazionale@endas.it     corpo docente formatore, Indicazione di un responsabile del corso e riferimenti telefonici, foto del corso, locandina e foto-tessera dei singoli partecipanti (dati corso ai fini piattaforma coni); I Gruppi Sportivi accreditati dovranno stipulare apposita convenzione con Endas nazionale ed essere titolare di un sistema di pagamento online delle tessere.

Art. 6 (Docenti)
Si fa presente che il corpo docente dovrà essere scelto in via prioritaria tra gli associati ENDAS. Per i docenti esterni è necessaria un'autorizzazione dell'ufficio progettazione, formazione e sviluppo. Tutti i docenti saranno inseriti in una "lista docenti" abilitante all'insegnamento.

Art. 7 (Standard qualitativi)
Al fine di garantire uno standard qualitativo uniforme a tutti i corsisti dovranno essere garantiti: - Programmi formativi approvati dal dipartimento formazione 
 - Ambienti idonei per lo svolgimento delle lezioni;
- Il rispetto del piano formativo e delle direttive nazionali;

Art. 8 (Penali)
Il non rispetto di quanto regolamentato determinerà la sospensione del corso e segnalazione alla procura sportiva secondo la gravità del caso.

Art. 9 (Costi)
I costi del diploma e del tesserino dei corsisti saranno stabiliti annualmente dall'ufficio di presidenza.

Art. 10 (Avvalimento)
Le regioni, le province/zonali e i Gruppi Sportivi accreditati, potranno avvalersi, raggiunto un numero minimo di partecipanti (da concordare con l'ufficio formazione) di corsi organizzati direttamente dall'ufficio formazione.

Art. 11 (Equiparazione titoli, gradi e attestati, diplomi)Le istanze di equiparazione dei titoli, attestati, diplomi, riconoscimento di gradi verranno valutate da una Commissione specifica nominata dal responsabile nazionale della formazione, formata da tecnici Endas e da alte professionalità del settore. 

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